In un momento intenso del nostro impegno per la sopravvivenza delle A/S e la tutela del diritto di volare, torna alla ribalta grazie anche ad una recentissima legge regionale della Sardegna, regione a statuto autonomo, la necessità di dare alle infrastrutture di volo private un impianto di legge che consenta a tutte le regioni (e di conseguenza a tutti gli operatori) di dotarsi di un definitivo e comune strumento urbanistico in grado di stabilire regole certe ed applicabili su tutto il territorio nazionale per la crescita lo sviluppo e la tutela delle attività sportive e produttive delle 212 aviosuperfici, e delle altrettanti “superfici idonee” come le definisce la legge 106, capillarmente distribuite in tutta Italia.
Il confronto su questo argomento, che prosegue intensamente da più di dieci anni con l’amico Guido Medici di Avioportolano e con diversi interlocutori politici, ci ha portato alla determinazione di quanto mai oggi sia diventato improcrastinabile, avviare un percorso legislativo che porti alla presentazione e all’adozione di una “legge quadro” nazionale indispensabile a delineare un perimetro normativo atto ad eliminare l’incertezza che mette a rischio investimenti e legittime aspettative sia di chi pratica le discipline del volo per fini diportistici, sia di chi usa le aviosuperfici come strumento professionale.
Per ciò che riguarda l’importante il balzo avanti della regione Sardegna con la legge regionale n.9 articolo 137 (che alleghiamo), a nostro avviso perfettibile anche per gli aspetti che riguardano gli adempimenti fiscali, pubblichiamo l’analisi del Dott. Daniele Rallo, ex Presidente Associazione Nazionale Urbanisti, che sottolinea quanto il principio di sussidiarietà abbia reso possibile l’adozione di una legge regionale in assenza di una legge nazionale che definisca, tra l’altro, come infrastrutture strategiche e indispensabili per la sicurezza dei cittadini, campi ed aviosuperfici, oltre alla rete nazionale degli aeroporti minori.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo di AOPA Italia
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Aviosuperifici e campi volo. La Regione Sardegna si è mossa (bene)!
Una nuova Legge Regionale della Sardegna detta norme semplici ed essenziali per consentire la creazione e lo sviluppo di nuovi campi volo e aviosuperfici con particolare attenzione alle infrastrutture e al loro utilizzo per rispondere alle esigenze del soccorso aereo, dell’antincendio e delle attività di Protezione Civile
Di Daniele Rallo
La Regione Sardegna, grazie al suo Statuto di Autonomia, ha approvato una normativa specifica per la realizzazione di aviosuperfici e campi volo.
La norma è contenuta all’interno della legge regionale n.9 del 23 ottobre 2023 che detta “Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie”.
L’articolo di riferimento è il numero 137 ed è composto di soli 6 commi. La essenzialità del testo rende onore alla Assemblea regionale e alla sua maggioranza e dimostra che, quando vi è una volontà politica le cose si possono fare celermente ed in modo semplificato.
Proviamo a studiarlo con attenzione.
Dove si possono realizzare
Il primo comma entra subito nel merito della questione. Le aviosuperfici e i campi di volo, prescrive la Regione, si possono realizzare in qualsiasi zona urbanistica omogenea ma “anche” nelle zone territoriali di tipo E, cioè nel territorio agricolo. Oltre alle zone di tipo standard opportunamente individuate dallo strumento urbanistico comunale.
Inserire la possibilità di poter realizzare una pista nella zona agricola diventa, per questa funzione d’uso, fondamentale. Siccome le zone omogenee agricole dal punto di vista urbanistico sono già individuate e presenti negli strumenti urbanistici comunali vigenti non è necessario attendere una nuova variante ad hoc, che ha dei tempi tra redazione e approvazione di 3-5 anni.
L’unico limite tecnico è che le attrezzature a supporto siano smontabili o facilmente rimovibili e siano contenute nell’indice fondiario di 0,10mc/mq. Cioè, per una aviosuperficie di grandezza (per es.) di 20.000mq, le attrezzature non devono superare i 2000mc.
Come farle
Il comma secondo specifica che cosa si intende per aviosuperficie o campo di volo. Deve avere una pista erbosa o in terra battuta idonea alla effettuazione della corsa di decollo e atterraggio. Deve essere dotata di magazzini per il rimessaggio dei veicoli ma anche di locali destinati ad uffici e di impianti tecnologici necessari quali maniche a vento, antenne ricetrasmittenti, segnalatori luminosi, ecc. Ma non solo. E’ prevista anche la possibilità di avere un punto di ristoro per gli utenti ancorché non in muratura.
Utilizzo per il soccorso e la protezione civile
La definizione e le possibilità offerte sono quelle che una pista deve avere sia per il volo di tipo turistico sia per le emergenze. Il trasporto sanitario d’urgenza, il soccorso di emergenza, le operazioni di evacuazione o di antincendio, particolarmente importanti e frequenti in una regione afflitta da incendi boschivi frequenti, sono operazioni contemplate e riportate al comma 5. All’utilità pubblica dell’aviosuperficie ha fatto preciso ricorso la legislazione sarda in perfetto allineamento con il dibattito che si è sviluppato a livello nazionale su questo tema. Anche se la bozza di legge statale è ferma alla precedente legislatura.
Accesso e viabilità
Il comma terzo fissa ulteriori specifiche di tipo localizzativo. Deve essere garantita la viabilità di accesso sfruttando, per quanto possibile, quella esistente. L’area deve essere posta ad una distanza adeguata rispetto ai centri abitati. Particolare attenzione deve essere posta al contenimento dell’inquinamento acustico. Oltre, ovviamente, alle distanze dalle reti tecnologiche dell’energia elettrica, dei metanodotti sotterranei, delle antenne per la telefonia, ecc.
L’iter procedurale
Il comma quattro entra nel merito dell’iter procedurale. Il riferimento è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che autorizza un progetto con il Permesso di Costruire anche eventualmente in deroga allo strumento urbanistico comunale. Il SUAP permette di agevolare e semplificare tutta la pratica burocratica attraverso la convocazione della Conferenza di Servizio prevista dalla legge nazionale. La pratica è interamente informatizzata all’interno dello sportello denominato “impresa-in-un-giorno.gov”. La regione Sardegna, anche in questo caso all’avanguardia rispetto le regioni del continente, è da diversi anni dotata di una best-practice analoga per tutti i permessi inerente l’edilizia di competenza comunale.
Questo strumento, il SUAP, Avioportolano con Guido Medici lo aveva già nel 2009 proposto all’interno del Convegno “Progetto Avioturismo Italia” (1)
La tassazione
Il riferimento al SUAP innesta anche una problematica imprenditoriale. L’attività legata alle piste è considerata, giustamente, anche una impresa economica che genera introiti. Il proprietario dovrà costituirsi come impresa con tutte le conseguenze fiscali del caso.
Un aspetto non definito, ma che è implicito, riguarda gli adempimenti fiscali riguardanti i tributi comunali. Gli edifici e le attività economiche devono versare all’erario comunale la tassa IMU annuale. L’imposta è calcolata sul valore catastale dell’immobile ma anche sul terreno edificabile ancorché non edificato. Nel caso in questione le attrezzature sono, come esplicita la legge, di carattere “provvisorio”, cioè facilmente amovibili anche se, è facile immaginare, rimarranno permanenti sino alla eventuale chiusura dell’attività. Il terreno in cui ricade la pista e quindi l’attività che produce reddito, potrebbe essere “tassata”. Il problema è capire quale potrebbe essere la superficie tassabile. Non può, ovviamente, essere tutto il terreno la cui pista ha una superficie assai ridotta mentre la maggior parte è data dalla superficie vincolata e racchiusa da una recinzione molto più vasta per ragioni di sicurezza. Al tempo stesso l’area non può più essere considerata come agricola. Potrebbe essere considerata urbanisticamente come zona di tipo standard (le aree “S” nella legislazione sarda, per il cd Decreto Floris). Su questo tipo di zona la legislazione nazionale e regionale non è chiara ed i comuni si comportano in modo diverso.
Una porta aperta
Se questo è un limite non risolto si può comunque convenire che la legge regionale apre una “porta” interessante e costituisce un precedente importante. Tanto più importante in quanto anticipa, con il principio di sussidiarietà, la legge nazionale. Ci si auspica che altre regioni si attivino in materia data l’incertezza che persiste a livello statale.
Dott. Daniele Rallo, urbanista membro del Comitato tecnico scientifico dell’associazione Città dell’aria, ex Presidente Associazione Nazionale Urbanisti –
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(1) Vedasi in “Atti del Convegno Nazionale Avioportolano Italia”, Roma 14 marzo 2009 – Il ruolo delle piste private e degli aeroporti minori come Scali Avioturistici per lo sviluppo del turismo e del territorio – Avioportolano Edizioni, 2009, D. Rallo Piste Private e Disciplina Urbanistica.
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