STATUTO di AOPA ITALIA

Articolo 1

E’ costituita ed ha sede in Bresso (Milano) un’Associazione denominata AOPA ITALIA “Aircraft Owners and Pilots Association — Italy”, oppure, in italiano, Associazione degli Operatori e dei Piloti dell’Aviazione  Generale d’Italia, in breve AOPA ITALIA.

Articolo 2

AOPA ITALIA è “Associazione di promozione sociale (Aps) ai sensi dell’Art.2, comma 1, della Legge 383/2000”.

AOPA ITALIA  ha lo scopo di promuovere e svolgere ogni attività ritenuta necessaria ai fini dello sviluppo culturale, economico, didattico, sportivo, civile, sociale e democratico nel settore dell’Aviazione Generale, e cioè dell’aviazione per il trasporto privato, per il diporto e per lo sport, compresi alianti,  elicotteri, aerostati, velivoli autocostruiti, ultraleggeri, APR-aeromobili a pilotaggio remoto, tutelando l’interesse e i diritti degli utenti del mezzo aereo e della comunità civile in genere, collaborando con le Pubbliche Autorità, con le associazioni ed organizzazioni aventi scopi analoghi e con la stampa tecnica e d’informazione; ed in particolare:

  1. promuovendo la cultura aeronautica e la formazione nei vari settori dell’Aviazione Generale, attraverso l’organizzazione di appositi corsi e seminari, anche avvalendosi della collaborazione e consulenza dei propri associati e di aziende ed organizzazioni terze competenti e/o certificate nelle varie materie ed attività specifiche;
  2. favorendo lo sviluppo del turismo e degli sport aerei anche organizzando eventi e manifestazioni aeronautiche, turistiche, sportive e di propaganda;
  3. collaborando con le Università ed altri Enti o Istituti, pubblici o privati di ricerca per studi in materia aeronautica;
  4. promuovendo intese con imprese di qualunque tipo per lo sviluppo del settore aeronautico;
  5. realizzando, compatibilmente con i fini istituzionali, ogni iniziativa di comunicazione e promozione relativa all’attività aeronautica ed al traffico aeroturistico .
  6. gestendo servizi di esazione di diritti o svolgendo altri incarichi che siano ad essa affidati, nel campo dell’aviazione civile, dallo Stato o da altri Enti.
  7. raccogliendo materiale bibliografico, storico e statistico di carattere aeronautico civile; compiendo studi e progetti nel settore aeronautico civile, turistico, sportivo e storico.
  8. pubblicizzando le attività proprie e dei suoi associati attraverso il supporto di media televisivi e multimediali, digitali e cartacei o di qualunque mezzo ritenuto idoneo allo scopo.
  9. erogando, in via accessoria e strumentale alla realizzazione degli scopi associativi, servizi accessori specialmente in campo aeronautico, sportivo, culturale, didattico e ludico a favore degli associati, compresa la gestione in concessione di aeroporti e di altre strutture e servizi aeroportuali, la fornitura di servizi di hangaraggio, la gestione di stazioni di rifornimento carburante per velivoli.

AOPA ITALIA potrà aderire ad altre associazioni e federazioni nazionali e internazionali che perseguano i medesimi scopi e altri affini. In particolare, attraverso l’affiliazione all’International Council of Aircraft’ Owners and Pilots Association – IAOPA, membro permanente dell’International Civil Aviation Organization — ICAO, e attraverso la partecipazione ai lavori dell’lAOPA European Region, AOPA ITALIA si propone come tramite ufficiale delle istanze dell’Aviazione Generale italiana verso le Autorità nazionali ed internazionali.

Articolo 3

L’Associazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

ATTIVITA’ E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 4

L’Associazione trarrà le risorse economiche per il finanziamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote associative e di ammissione;
  • contributi versati da associati o da privati;
  • contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, di altri Organismi Nazionali o internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
  • entrate derivanti da attività commerciali e da iniziative promozionali svolte in via marginale

Articolo 5

Il patrimonio è costituito:

  1. dagli impianti di proprietà di AOPA ITALIA;
  2. da eventuali avanzi di bilancio, accantonati a fondo di riserva;
  3. da tutti gli altri beni mobili e immobili appartenenti ad AOPA ITALIA;
  4. da redditi, donazioni, lasciti e successioni ed eventuali oblazioni.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 6

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio finanziario verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio finanziario.

ASSOCIATI E AGGREGATI

Articolo 7

Possono presentare domanda di associazione ad AOPA ITALIA:

  1. le persone in possesso di qualunque licenza o attestato di pilota o che possano dimostrare di avere effettuato almeno un volo come solo pilota a bordo;
  2. i proprietari ed esercenti di aerei ancorché non piloti;
  3. gli enti o società che Operano nell’ambito dell’Aviazione Generale, in persona del proprio legale rappresentante.

Possono inoltre presentare domanda di aggregazione ad AOPA ITALIA le persone fisiche o giuridiche che, pur non rientrando nelle tre categorie di associati sopra menzionati, condividano Io scopo dell’associazione.

Quest’ultima categoria di associati aggregati non potrà esercitare il diritto di voto nelle assemblee sociali e non potrà rivestire incarichi elettivi.

Articolo 8

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto ed indicare le qualifiche possedute tra quelle specificate dall’art.7. Il Consiglio Direttivo vaglia le domande e decide inappellabilmente l’ammissione del nuovo associato o aggregato.

Articolo 9

La qualifica associato dura un anno dalla data di associazione.

La qualifica di associato si perde:

  1. Per recesso da presentare mediante lettera raccomandata entro il mese precedente la scadenza dell’anno di associazione in corso.
  2. Per radiazione pronunciata contro l’associato che commette azione contraria ai fini statutari di AOPA ITALIA, è considerata azione contraria ai fini statutari anche l’indisciplina di volo grave o recidiva;
  3. Per radiazione pronunciata contro l’associato reiteratamente moroso.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre pronunciare la sospensione della qualifica di associato per infrazioni meno gravi. In caso di perdita della qualifica di associato nel corso dell’anno non si ha diritto a rimborso alcuno in relazione alla quota versata.

Articolo 10

Ogni associato è tenuto a versare ad AOPA ITALIA le quote stabilite dal Consiglio Direttivo e portate a conoscenza dei soci, entro un mese dalla scadenza dell’anno della propria associazione in corso. Qualora alla data della scadenza il Consiglio non avesse deliberato ancora eventuali modifiche della quota, si intenderà in vigore quella precedentemente determinata.

All’atto della propria ammissione ogni associato e tenuto a versare una quota di buon ingresso, il cui ammontare verrà stabilito dal Consiglio Direttivo. Nel caso di riammissione l’associato e tenuto a versare nuovamente la quota di buon ingresso. L’associato che non abbia adempiuto al pagamento della quota entro il termine di cui al primo paragrafo del presente articolo è considerato sospeso fino al pagamento della quota dell’anno in corso e degli arretrati eventualmente dovuti.

L’associato sospeso non ha diritto di elettorato attivo e passivo.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Sono organi di AOPA ITALIA:

  1. l’Assemblea,
  2. il Consiglio Direttivo,
  3. il Collegio dei Revisori dei Conti,
  4. il Consiglio d’Onore.

Articolo 12

L’Assemblea è costituita da tutti coloro che siano associati da almeno 120 giorni antecedenti la data dell’assemblea e che non siano sospesi.

Essa è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno mediante avviso scritto diretto a ciascun associato almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno e può essere trasmesso all’associato anche a mezzo strumenti telematici all’indirizzo dai medesimi fornito.

L’Assemblea straordinaria è convocata su richiesta del Consiglio e potrà pure essere convocata su domanda scritta presentata al Consiglio con l’adesione di almeno un terzo degli associati che abbiano diritto di voto al momento della domanda.

VALIDITA’ E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

Articolo 13

L’Assemblea è costituita validamente e delibera con la maggioranza prevista dall’art.21 del codice civile.

L’Assemblea straordinaria in seconda convocazione è costituita validamente e delibera a maggioranza, qualunque sia il numero degli associati presenti, ad eccezione delle delibere di cui al successivo articolo 28. In caso di assemblea deserta ed ogni volta che il Consiglio Direttivo Io giudichi opportuno, potrà essere richiesta la votazione per corrispondenza, sia cartacea, sia mediante utilizzo di posta elettronica o ogni altro sistema telematico che lo consenta. In tal caso saranno valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei votanti.

Articolo 14

L’Assemblea ordinaria delibera:

  1. sul bilancio consuntivo e su quello preventivo;
  2. sulle direttive generali e sull’indirizzo dell’associazione;
  3. sulla nomina del Consiglio Direttivo;
  4. su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione e sull’eventuale nomina dei liquidatori.

DELEGHE E VOTAZIONI

Articolo 15

Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta e sottoscritta.

Il Consiglio Direttivo potrà tuttavia porre limitazioni e tale facoltà, notificandole nell’avviso di convocazione.

Ogni associato non potrà essere portatore più di due deleghe.

Articolo 16

Ciascun associato, persona fisica od ente, ha diritto ad un voto; i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto in merito all’approvazione dei bilanci da esso predisposti e sulle mozioni di censura concernenti il loro operato.

Articolo 17

L’Assemblea sarà presieduta da un Presidente, nominato dall’Assemblea stessa e coadiuvato da un Segretario e da due Scrutatori, anche non soci, anch’essi nominati dall’Assemblea. Il Presidente provvederà alla verifica della regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea e a dichiarare il numero dei voti validi. Al termine dell’Assemblea farà redigere dal Segretario il processo verbale della riunione  che sarà da esso firmato, unitamente agli scrutatori.

Articolo 18

AOPA ITALIA è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 membri che durano in carica 3 anni. L’Assemblea elegge da 3 a 7 membri nel numero da essa medesima determinato. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare fino a 2 Consiglieri oltre a quelli eletti dall’Assemblea. In caso di dimissioni o recesso di un Consigliere e facoltà del Consiglio procedere ad una sostituzione per cooptazione. In ogni caso non è ammesso un numero di Consiglieri inferiore a 3 e il numero dei Consiglieri cooptati non può superare il numero dei consiglieri eletti.

Alle cariche sociali possono essere eletti tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative.

Tutti gli incarichi sociali sono prestati a titolo gratuito, con diritto al rimborso delle spese  a piè di lista previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, uno o due vicepresidenti, del quale uno vicario, un segretario ed un tesoriere. Due delle ultime tre cariche possono essere riunite in un’unica persona.

Articolo 20

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o due Consiglieri lo ritengano necessario e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettive della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente Vicario o, in loro essenza, dall’altro Vicepresidente se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 21

Il Consiglio provvede alla gestione ordinaria e straordinaria di AOPA ITALIA, vaglia le domande  di associazione e ne delibera l’accoglimento; delibera le eventuali radiazioni da proporre all’Assemblea; predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’Assemblea; procede alla assunzione dei dipendenti, determinandone le retribuzioni; compila il regolamento interno di AOPA ITALIA e cura l’obbligatoria osservanza di esso da parte degli associati; stabilisce le quote sociali annuali e la quota di ammissione, stabilisce la data ed il luogo dell’Assemblea ordinaria e può, qualora lo ritenga necessario, convocare l’Assemblea straordinaria.

Può nominare gruppi consultivi per lo studio di particolari problemi e per lo svolgimento dell’azione sociale.

Può nominare Delegati di zona e conferire ad essi la rappresentanza dell’associazione.

CONSIGLIO D’ONORE

Articolo 22

Il Consiglio d’Onore è composto da personalità di particolare prestigio in campo aeronautico che abbiano contribuito in modo rilevante al conseguimento degli scopi di AOPA ITALIA e che non rivestano altri incarichi elettivi nella stessa.

I membri del Consiglio d’Onore sono nominati con voto unanime dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti, riuniti in seduta plenaria.

Il Consiglio d‘Onore ha il potere di nominare i probiviri previsti dall’art 29 dello statuto; coadiuva con il Consiglio Direttivo su argomenti di notevole importanza per l’attività sociale: può direttamente proporre all’Assemblea provvedimenti di radiazione e quelli di sospensione, ed assicura la rappresentanza dell’associazione mediante la partecipazione di uno o più dei suoi membri in circostanze di particolare solennità o conferimento di premi.

I membri del Consiglio d’Onore durano in carica fino a che resta in carica il consiglio che li ha nominati partecipano alle assemblee senza diritto di voto e sono esentati dal pagamento di quote sociali.

PRESIDENTE

Articolo 23

Il Presidente rappresenta legalmente I’Associazione AOPA ITALIA e presiede il Consiglio Direttivo.

VICEPRESIDENTE

Articolo 24

Il Vicepresidente o il Vicepresidente vicario, se nominato, sostituisce il Presidente nel caso di assenza per gli affari di ordinaria amministrazione, o quando ne sia espressamente delegato del Presidente.

SEGRETARIO

Articolo 25

Il Segretario:

  1. da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  2. redige i verbali sociali;
  3. di concerto con il Tesoriere autorizza le spese ordinarie;
  4. sovrintende al funzionamento della segreteria di AOPA ITALIA ed alla tenuta dei registri;
  5. compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e li trascrive sul Libro Verbali.

TESORIERE

Articolo 26

Il Tesoriere:

  1. conserva la cassa sociale;
  2. di concerto con il Segretario autorizza le spese ordinarie.

REVISORE DEI CONTI

Articolo 27

L’Assemblea degli associati elegge contemporaneamente al Consiglio Direttivo tre Revisori dei Conti (dei quali uno con funzioni di Presidente), delegato ad esercitare la vigilanza sull’amministrazione di AOPA ITALIA, ed legge contemporaneamente due revisori dei conti supplenti.

Nelle Assemblee, dopo la presentazione del bilancio, il Presidente del collegio dei Revisori dei Conti dovrà informare l’Assemblea sull’andamento della trascorsa gestione sociale.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 28

Lo scioglimento di AOPA ITALIA è deliberato dell’Assemblea e maggioranza di tre quarti degli associati.

L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso i scioglimento, le sopravvivenze attive eventualmente risultanti della liquidazione verranno devolute, salva diversa destinazione imposta dalla legge, all’O.N.F.A. od analoga istituzione.

In caso di impossibilità la devoluzione sarà decisa dall’organo dello stato preposto all’Aviazione Civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 29

Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che potessero sorgere tra di loro o con AOPA per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie che dovessero sorgere dovranno essere sottoposte al giudizio di una commissione di tre probiviri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo fra le parti o , mancando tale accordo, del Consiglio d’Onore.

AOPA ITALIA può però adire le vie legali in caso di controversie amministrative verso gli associati.

 
AOPA Italia